Sez. 1 - , Ordinanza n. 33187 del 16/12/2019 (Rv. 656562 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Grave malattia incurabile - Impossibilità di rimedi terapeutici - Irrilevanza ai fini del diniego di tutela - Valutazione bilanciata con le condizioni di vita del Paese d'origine - Necessità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di vulnerabilità del richiedente non può essere astrattamente esclusa sulla base del mero accertamento dell'impossibilità di rimedi terapeutici per la grave malattia denunciata, senza che il giudice valuti anche la possibilità per il richiedente, in caso di rimpatrio, di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria solo sul rilievo dell'inesistenza di terapie contenitive della patologia riscontrata sul richiedente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)