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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3681 del 07/02/2019 (Rv. 652754 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Situazione di estrema difficoltà economica in caso di rimpatrio - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652754-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non è sufficiente la mera allegazione della situazione di grave difficoltà economica e sociale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi ove fosse rimpatriato nel paese di provenienza, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, poiché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 05/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2008 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)