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Sez. 3, Sentenza n. 21505 del 18/10/2011 (Rv. 619382 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Rapporti obbligatori pregressi - Art. 13 della legge della Regione Campania n. 15 del 2002 - Disposizione irretroattiva entrata in vigore l'8 agosto 2002 - Attribuzione in via esclusiva della titolarità passiva di detti rapporti in capo alla Gestione liquidatoria della soppressa USL - Sussistenza - Permanenza della concorrente legittimazione passiva in capo alla Regione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619382-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

L'art. 13 della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 - quale specifica disposizione a carattere irretroattivo, entrata in vigore l'8 agosto 2002 ed applicabile "ratione temporis" nella fattispecie - attribuisce in via esclusiva alla Gestione liquidatoria, in persona del direttore generale della ASL in qualità di commissario liquidatore, la titolarità passiva per i pregressi rapporti obbligatori della soppressa USL, della quale mantiene l'autonoma soggettività giuridica e persegue il procedimento liquidatorio, con esclusione, dunque, di ogni concorrente legittimazione passiva in capo alla Regione, come invece previsto dalla precedente legge regionale 2 settembre 1996, n. 22.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/09/1996 num. 22, Legge Reg. Campania 26/07/2002 num. 15 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)