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Sez. 3, Sentenza n. 22284 del 02/11/2010 (Rv. 615534 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti per prestazione sanitaria - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione quale successore della disciolta USL - Opposizione Gestione Liquidatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615534-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Sebbene dei debiti delle disciolte USL rispondano sia la Regione, sia la Gestione Liquidatoria, in persona del Commissario Liquidatore, quest'ultima è soggetto giuridico distinto e non è organo della Regione, con la conseguenza che, una volta emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute da una USL soppressa, la Gestione Liquidatoria è priva di legittimazione a proporre l'opposizione al provvedimento monitorio, trattandosi di soggetto diverso dall'ingiunto. (Fattispecie relativa a crediti per prestazioni sanitarie cui non è applicabile, "ratione temporis", l'art. 13 della legge regione Campania del 26 luglio 2002, n. 15).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge Reg. Campania 02/09/1996 num. 22, Legge Reg. Campania 26/07/2002 num. 15 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)