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Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 30/06/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177172 - 01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE AUTENTICHI LE FIRME APPOSTE A SCRITTURA PRIVATA PRECEDENTEMENTE STIPULATA DALLE PARTI - CORRESPONSABILITÀ PER IL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESCLUSIONE - GEOMETRA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177172-01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE AUTENTICHI LE FIRME APPOSTE A SCRITTURA PRIVATA PRECEDENTEMENTE STIPULATA DALLE PARTI - CORRESPONSABILITÀ PER IL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESCLUSIONE - GEOMETRA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*

In materia di lottizzazione abusiva, il principio secondo cui non sussiste la penale corresponsabilità del notaio allorquando questi proceda alla autenticazione delle firme apposte in sua presenza in calce ad una scrittura privata precedentemente stipulata dalle parti, perché l'autenticazione predetta è un atto dovuto a norma della legge notarile e non comporta alcuna connivenza con il contenuto della scrittura privata, non è applicabile nel caso del geometra che, sebbene l'atto di frazionamento sia necessario ai fini pubblicistici e fiscali, agisce pur sempre come privato libero professionista, né può ragionevolmente dubitarsi che con la sua attività ricognitoria, di picchettamento e frazionamento delle particelle di un fondo, al fine specifico di lottizzarlo per scopo edilizio, si inserisca, con efficienza causale, nel determinismo produttivo dell'evento, con la conseguenza che il reato di lottizzazione abusiva deve essere considerato come commesso in concorso.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)