diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6644 del 06/04/1988 Ud. (dep. 04/06/1988) Rv. 178527 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - ROGITO DI CONTRATTI DI ACQUISTO DI LOTTI ABUSIVI - CONCORSO DEL NOTAIO NEL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO PER OMESSA DENUNCIA DI REATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178527-01

EDILIZIA - IN GENERE - ROGITO DI CONTRATTI DI ACQUISTO DI LOTTI ABUSIVI - CONCORSO DEL NOTAIO NEL REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO PER OMESSA DENUNCIA DI REATO - ESCLUSIONE.*

Il notaio che roghi contratti di acquisto di lotti abusivi concorre nel reato di lottizzazione abusiva e non risponde di omessa denuncia di reato. (V mass n 153747; (V mass n 160344; (V mass n 168821; (V mass n 177172; (Conf mass n 153047; (Conf mass n 161079; (Conf mass n 164888).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)