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Sez. 6, Sentenza n. 4704 del 23/03/1998 Ud. (dep. 21/04/1998) Rv. 211065 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Atto interruttivo - Decorrenza periodo fissato dall'art. 157 cod. pen. - Assenza di ulteriore interruzione - Prescrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211065-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. e pertanto si verifica la prescrizione qualora dopo un atto interruttivo non sia compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 detto codice.(Fattispecie in cui è stato ritenuto prescritto il reato di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, per il quale era stata pronunciata sentenza di primo grado il 19 marzo 1992 ed emesso decreto di citazione a giudizio il 23 giugno 1997).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)