Sez. 5, Sentenza n. 1018 del 03/12/1999 Ud. (dep. 31/01/2000) Rv. 215571 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Atto interruttivo - Prescrizione "per interruzione" - Decorrenza del periodo fissato dall'art.157 cod.pen. -Tra un atto interruttivo ed un altro - Prescrizione "intermedia" - Sussistenza - Fondamento.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art 160 cod.pen. (vale a dire il termine ordinario, più la sua metà), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto, nelle sue sei ipotesi, nel comma primo dell'art 157 stesso codice. Conseguentemente, come è indubbio che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato se, tra la data di commissione del reato ed il primo atto potenzialmente interruttivo, sia trascorso il termine ordinario, così è altrettanto evidente che il medesimo effetto si verifica nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporali normativamente prefissati dall'art 157 cod.pen., alcun altro atto idoneo a determinare la interruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)