Sez. U, Sentenza n. 34870 del 30/12/2025 (Rv. 677130-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q, d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente di cui all'art. 3-bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Giudizio di sussistenza della “scarsa rilevanza” del fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica all'illecito disciplinare di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo d.lgs.), qualora, ferma restando la sussistenza del fatto materiale, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato medesimo, il quadro dei valori che ne qualificano la funzione e il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità; la valutazione della sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto tale clausola generale, appartiene al giudizio di diritto ed è, dunque, suscettibile di verifica in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare che, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva, da un lato, valorizzato il numero, l'entità, la frequenza e la gravità dei ritardi al fine di escluderne la giustificabilità e, dall'altro, aveva riconosciuto l'esimente facendo apoditticamente riferimento alla "non abnormità" dei ritardi stessi, dando rilievo ad indici sintomatici estranei ai fatti addebitati, dai quali non era desumibile la mancata lesione al bene tutelato).
Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)