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Sez. U, Sentenza n. 22593 del 01/07/2026 (Rv. 679471-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione di inesigibilità - Contenuto
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679471-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

- Complessità dei procedimenti e approfondimento dedicato al loro studio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 3-bis del medesimo d.lgs., nella valutazione di inesigibilità della condotta sanzionata non può tenersi conto né dalla complessità dei procedimenti, essendo un fattore non eccezionale, salvo che sia dimostrato specificamente il contrario, come nel caso della novità della questione giuridica affrontata, né dell'approfondimento nello studio che rientra nei comuni doveri del magistrato in fase di redazione dei provvedimenti.

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)