Sez. 6, Sentenza n. 37166 del 17/09/2008 Cc. (dep. 30/09/2008) Rv. 241606 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Pluralità di procedimenti di prevenzione - Formale provvedimento di riunione - Assenza - Necessità - Esclusione - Trattazione congiunta ovvero separata dei procedimenti nell'ambito della stessa udienza - Possibilità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
All'interno del medesimo ufficio giudiziario deve riconoscersi al giudice, per ragioni di economia processuale, il potere di procedere, anche in assenza di un formale provvedimento di riunione, alla trattazione unitaria di distinti procedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione personale e di natura patrimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)