Sez. 2, Ordinanza n. 14001 del 04/04/2006 Cc. (dep. 20/04/2006) Rv. 234122 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE | Pluralità dei procedimenti - Formale provvedimento di riunione - Assenza - Trattazione da parte di un solo giudice - Procedimenti in parte non assegnati al giudice procedente - Decisione congiunta - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari all'esito dell'udienza camerale dispone l'archiviazione per diversi procedimenti, solo taluno dei quali a lui assegnato, perché la violazione delle norme in materia di assegnazione dei procedimenti all'interno del medesimo ufficio giudiziario non è rilevabile sotto il profilo dell'abnormità, dovendosi riconoscere al giudice, per ragioni di economia processuale, sia il potere di procedere alla trattazione congiunta, pur in assenza di un formale provvedimento di riunione dei procedimenti, ovvero alla trattazione separata, nell'ambito della stessa udienza, sia il potere di adottare infine una decisione congiunta mediante un unico provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)