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Sez. 5, Sentenza n. 12773 del 10/06/2011 (Rv. 618402 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Immobili utilizzati dalla USL - Assoggettabilità ad IRPEG ed ILOR - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618402-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

Gli immobili utilizzati dalle ASL sono fiscalmente assoggettabili all'IRPEG ed all'ILOR, sia in quanto per essi non è prevista una specifica esenzione, sia in quanto non è possibile applicare l'esenzione prevista dall'art. 40 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che riguarda solo gli immobili strumentali all'esercizio di un'attività di impresa di un'arte o di una professione e non è suscettibile di estensione analogica, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di esenzione

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)