Sez. 2, Sentenza n. 10939 del 11/05/2006 (Rv. 590125 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Giudizi di divisione - Valore della controversia - Individuazione - Riferimento alla quota in contestazione - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di compensi spettanti all'avvocato, nei giudizi di divisione il valore della controversia deve essere individuato con riferimento a quello relativo alla quota in contestazione e quindi alla stregua della valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2230, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)