Sez. 1, Sentenza n. 8106 del 06/12/2023 Cc. (dep. 23/02/2024) Rv. 285987-01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive – Soggetto condannato in primo grado a pena detentiva – Entrata in vigore della riforma Cartabia – Disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 – Applicazione – Condizioni – Incidente di esecuzione - Esclusione - Fattispecie.
PENA - IN GENERE
In tema di sanzioni sostitutive, la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna pronunciata nel giudizio di primo grado definito antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs., avverso la quale non sia stato proposto appello, non vertendosi in tema di processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, per i quali sia proponibile l'istanza di sostituzione in sede esecutiva. (Fattispecie relativa a sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, non oggetto di impugnazione in funzione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.).
Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)