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Sez. L, Sentenza n. 5313 del 11/10/1979 (Rv. 401909 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - RITARDO NELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE L'INIZIO DELLA MALATTIA - POTERI DELL'INAM - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI DECADENZA DELL'ASSICURATO DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401909-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - RITARDO NELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE L'INIZIO DELLA MALATTIA - POTERI DELL'INAM - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI DECADENZA DELL'ASSICURATO DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - ESCLUSIONE.*

Nel caso di ritardi nell'invio da parte degli assicurati dei certificati medici attestanti l'inizio di una malattia, l'INAM puo esercitare i poteri di controllo circa l'esistenza e l'entita della malattia stessa, esigendo una prova rigorosa del fatto o anche rivolgendosi ai medici curanti, che hanno obblighi determinati nei confronti dell'istituto in base a convenzioni, ma non puo, con proprie unilaterali determinazioni, irrogare una sanzione di decadenza dal diritto dell'assicurato alle prestazioni previste dagli artt 5 e 6 della legge 11 gennaio 1943 n 138.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)