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Sez. L, Sentenza n. 2138 del 11/04/1981 (Rv. 412862 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELLO ASSICURATO - MANCATO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - PERDITA DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESUPPOSTO - INADEMPIMENTO DOLOSO - OMISSIONE O RITARDO COLPOSI - PROVA DEL DANNO - OGGETTO - ONERE DELL'INAM.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412862-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELLO ASSICURATO - MANCATO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - PERDITA DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESUPPOSTO - INADEMPIMENTO DOLOSO - OMISSIONE O RITARDO COLPOSI - PROVA DEL DANNO - OGGETTO - ONERE DELL'INAM.*

Il mancato o ritardato invio all'INAM del certificato medico di malattia comporta la perdita del diritto dell'assicurato alla relativa indennita solo quando concreti un inadempimento doloso e non anche quando concreti un inadempimento colposo, esigendosi in tal caso la prova, da parte dell'istituto, del pregiudizio economico effettivamente sofferto per l'impossibilita di procedere immediatamente agli opportuni controlli sulle condizioni di salute dell'assicurato. (Conf 3750/80, mass n 407601; (Conf 5313/79, mass n 401909; (Conf 4709/79, mass n 401265; (contra 4512/79, mass n 401016; (contra 3048/78, mass n 392491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)