Sez. L, Sentenza n. 2530 del 18/04/1984 (Rv. 434550 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - MANCANZA O RITARDO DELLO INVIO ALL'INAM - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO ALLA RELATIVA INDENNITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - MANCANZA O RITARDO DELLO INVIO ALL'INAM - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO ALLA RELATIVA INDENNITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il mancato o ritardato invio all'INAM del certificato medico di malattia comporta la perdita del diritto dell'assicurato alla relativa indennità solo quando concreti un inadempimento doloso e non anche quando concreti un inadempimento colposo, esigendosi in tal caso la prova, da parte dell'istituto, del pregiudizio economico effettivamente sofferto per l'impossibilità di procedere immediatamente agli opportuni controlli sulle condizioni di salute dell'assicurato. (Conf 3750/80, mass n 407601; (Conf 5313/79, mass n 401909; (Conf 4709/79, mass n 401265; (contra 4512/79, mass n 401016; (contra 3048/78, mass n 392491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)