Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12782 del 23/05/2013 (Rv. 626423 - 01)
DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Donazione di beni altrui - Nullità - "Ratio" - Idoneità all'usucapione abbreviata - Fondamento.
DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE
La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 cod. civ. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 771, Cod. Civ. art. 1159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)