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Sez. 1, Sentenza n. 2255 del 05/07/1968 (Rv. 334527 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - NATURA.*
Stato
decisa il 1968-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334527-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - NATURA.*

A differenza di quanto accade in materia di imposte dirette riscuotibili mediante ruolo, dove l'Azione coattiva dell' amministrazione finanziaria deve essere necessariamente preceduta dalla notificazione al contribuente di un avviso di accertamento, il procedimento coattivo di riscossione delle imposte indirette non abbisogna di un analogo preventivo avviso, ma si inizia con l'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14 aprile 1910, n 639 nonche dagli artt 144 e 149 l di registro 30 dicembre 1923, n 3239, la quale, avendo come suo principale contenuto la Determinazione della pretesa tributaria da recarsi a conoscenza dell'interessato con la notificazione dell'ingiunzione stessa, corrisponde sostanzialmente ad un atto formale di accertamento ed in pari tempo costituisce il titolo in forza del quale, ove nel termine stabilito il contribuente non paghi e non proponga opposizione, ed altresi quando, propostasi l'opposizione, il procedimento coattivo non sia stato sospeso, si potra contro di lui procedere ad esecuzione forzata. (applicazione in materia di imposta di consumo).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)