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Sez. 1, Sentenza n. 1066 del 15/04/1971 (Rv. 351101 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - PREVIO AVVISO D'ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351101-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - PREVIO AVVISO D'ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il procedimento coattivo di riscossione delle imposte indirette non deve essere preceduto da avviso di accertamento, perche esso S'inizia con l'ingiunzione fiscale, che, attraverso la sua notificazione, porta a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria ed, in pari tempo, costituisce il titolo in forza del quale, se nel termine stabilito il contribuente non paghi o non faccia opposizione, si puo procedere contro di lui ad esecuzione forzata. (V 2255'68, mass n 334527).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)