Sez. 1, Sentenza n. 804 del 21/03/1973 (Rv. 363062 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALE) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - FUNZIONE - PREVIO AVVISO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLA CAUSA - SUFFICIENZA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALE) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - FUNZIONE - PREVIO AVVISO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLA CAUSA - SUFFICIENZA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE.*
In materia d'imposte indirette il procedimento coattivo di riscossione inizia con l'ingiunzione fiscale, la quale costituisce atto di accertamento del tributo e titolo esecutivo. Pertanto, il procedimento coattivo di riscossione non deve essere preceduto da avviso di accertamento e l' amministrazione non e tenuta a fornire la prova del credito, essendo sufficiente che abbia indicato la causa della pretesa ed il suo ammontare. L'opposizione da parte del debitore da luogo ad un procedimento ordinario di cognizione, nel quale l'ingiunto assume la veste di attore, e, come tale, e soggetto all'Onere della prova circa l'illegittimita e l'infondatezza della pretesa tributaria. (V 1066/71, mass n 351101; 3836/69, mass n 344159; (V 2255/68, mass n 334527).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)