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Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 10/05/1972 (Rv. 358015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO - ESTREMI - FATTISPECIE.*

L'opposizione di terzo presuppone la sussistenza in capo all'opponente di un diritto autonomo, la cui tutela sia pero incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza che abbia efficacia di giudicato tra le parti, si che la situazione accertata o costituita dalla sentenza importi per l'appunto un pregiudizio che giustifichi il rimedio processuale rivolto ad evitare che gli effetti negativi del giudicato si percuotano nella sua sfera giuridica. (nella specie, il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente, aveva proposto opposizione di terzo contro la sentenza con la quale il proprietario del veicolo stesso era stato condannato al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato. La Corte del merito aveva osservato che il passaggio in giudicato della sentenza opposta non poteva spiegare i suoi effetti nei confronti dell'opponente, ne impedirgli, nell'eventuale giudizio di rivalsa, la piena tutela dei suoi diritti sia in ordine alla responsabilita dell'incidente che alla consistenza dei danni subiti dal danneggiato. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso ha enunciato il principio sopra trascritto). (V 3636'69, mass n 343857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)