Sez. U, Ordinanza n. 18630 del 08/07/2008 (Rv. 604163 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contributi e sovvenzioni da parte della P.A. - Concreta erogazione di beneficio per la realizzazione di un investimento produttivo nell'ambito di "patti territoriali" sulla scorta di accordi previsti dalla legge n. 241 del 1990 - Provvedimento di revoca assunto a seguito di inadempimento della società destinataria dell'agevolazione finanziaria - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Riconducibilità della controversia nell'alveo di quelle contemplate dall'art. 11, ultimo comma, della citata legge n. 241 del 1990 - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica. (Nella specie, le Sezioni unite, regolando la giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base della richiamata norma in ordine all'impugnativa del provvedimento ministeriale di revoca attributivo di una sovvenzione ad una società privata, per inadempimento di quest'ultima, nel quadro di un patto territoriale per una determinata Provincia, che si era tradotto in un accordo che, avendo coinvolto parti pubbliche e private, aveva assommato in sé, unificandole in una sorta di sintesi evolutiva, le diverse ipotesi di cui agli artt. 11 e 15 della menzionata legge n. 241 del 1990).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Legge 08/08/1995 num. 341, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 203 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)