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Sez. U, Sentenza n. 2412 del 12/04/1985 (Rv. 440258 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - FASE ISTRUTTORIA - ESAMI TESTIMONIALI - PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE DELL'INCOLPATO - DIVIETO EX ARTT. 32 E 34 DEL R.D.L. N. 511 DEL 1946 - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440258-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - FASE ISTRUTTORIA - ESAMI TESTIMONIALI - PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE DELL'INCOLPATO - DIVIETO EX ARTT. 32 E 34 DEL R.D.L. N. 511 DEL 1946 - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.*

Il divieto per il difensore dell'incolpato di partecipare agli esami testimoniali, nella fase istruttoria del procedimento disciplinare a carico di magistrati (art. 304 bis cod. proc. pen., applicabile in forza del rinvio disposto dagli artt. 32 e 34 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511), manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dato che il divieto medesimo, che si correla al sistema inquisitorio cui è informata l'istruttoria nel vigente ordinamento, non implica un concreto pregiudizio del diritto di difesa, adeguatamente tutelato dalla rinnovazione dell'esame dei testi in Sede dibattimentale, o dalla lettura delle deposizioni in precedenza rese. (V 1889/78, mass n 391253; (V 2634/77, mass n 386317).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)