Sez. U, Sentenza n. 1889 del 20/04/1978 (Rv. 391253 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTI ESCUSSI IN ISTRUTTORIA - POTERE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - LIMITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTI ESCUSSI IN ISTRUTTORIA - POTERE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - LIMITI.*
Il potere della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura di stabilire se i testi escussi in istruttoria debbano essere risentiti, trova due limitazioni sufficienti a salvaguardare il diritto alla difesa e al contraddittorio: la necessita di una adeguata e logica motivazione dell'eventuale richiesta dell'incolpato di risentire uno o piu testimoni gia escussi in istruttoria (art 111 cost) ed il principio che nel procedimento disciplinare, come in quello penale, deve considerarsi affetta da nullita, sanabile se non denunciata in Sede di impugnazione, la sentenza dalla cui motivazione risulti che il convincimento del giudice si sia formato anche su deposizioni testimoniali istruttorie non rinnovate nel dibattimento o delle quali in esso sia stata data lettura fuori dei casi e delle condizioni consentite. (Conf 2634/77, mass n 386317).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)