diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 461 del 28/02/1964 (Rv. 300584 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - DESTINAZIONE DELLO SCRITTO ALLA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300584-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - DESTINAZIONE DELLO SCRITTO ALLA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il principio di prova scritta, richiesto dall'art. 2724 cod. civ. per l'ammissione in ogni caso, della prova testimoniale, deve provenire dalla controparte o da un suo rappresentante, e dev'essere tale da rendere verosimile il fatto che si vuole provare. Ove ricorrano tali presupposti, il principio di prova scritta rende ammissibile la prova per testi, senza che sia necessario che lo scritto sia indirizzato alla parte che intende avvalersene o ad un suo mandatario. (V. 1885/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)