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Sez. 2, Sentenza n. 12813 del 18/12/1997 (Rv. 511022 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Valutazione di merito - Provenienza - Dalla controparte - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511022-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Il documento che, a giudizio del giudice del merito, può costituire principio di prova per iscritto (art 2724, n. 1 cod. civ.), sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art 1417 cod. civ.) di un contratto con forma scritta ad "substantiam" (art 1350 cod. civ.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, ne da un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)