Sez. 1, Sentenza n. 8496 del 05/02/2009 Cc. (dep. 25/02/2009) Rv. 243453 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE | Guida senza patente o con patente revocata da parte di soggetto sottoposto a sorveglianza speciale - Reati di cui agli artt. 6 L. n. 575 del 1965 e 9 L. n. 1423 del 1956 - Concorso di reati - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE
In tema di misure di prevenzione personali, la condotta di guida senza patente, o con patente revocata, posta in essere dal soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., dà luogo non soltanto all'autonomo e speciale reato di cui all'art. 6 L. n. 575 del 1965, ma anche al reato di cui all'art. 9, comma secondo, stessa legge, che non può ritenersi assorbito nel primo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)