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Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 10/12/2003 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227108 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE | Guida senza patente o con patente revocata - Violazione dell'obbligo di rispettare le leggi - Configurabilità della contravvenzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227108-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE

La guida senza patente o con patente revocata costituisce, da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, inosservanza dell'obbligo di rispettare le leggi, previsto dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e rende quindi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 9, comma primo, della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)