Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 10/12/2003 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227108 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE | Guida senza patente o con patente revocata - Violazione dell'obbligo di rispettare le leggi - Configurabilità della contravvenzione - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE
La guida senza patente o con patente revocata costituisce, da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, inosservanza dell'obbligo di rispettare le leggi, previsto dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e rende quindi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 9, comma primo, della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)