Sez. 6, Sentenza n. 21174 del 23/01/2002 Cc. (dep. 29/05/2002) Rv. 222451 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione mafiosa - Esercizio di una professione - Cessazione del vincolo associativo in seguito alla fine del rapporto professionale - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, il rapporto associativo caratterizzato dalla disponibilità personale esclusiva dell'affiliato a favore del sodalizio criminoso, anche quando si attua mediante una condotta compresa nell'esercizio di una determinata professione, non può considerarsi automaticamente esaurito con la cessazione del rapporto professionale e neppure in seguito alla cancellazione dal relativo albo (nella specie: degli avvocati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)