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Sez. 6, Sentenza n. 28780 del 03/06/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240830 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di recidiva - Reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Trasferimento dell'indagato, pubblico dipendente, ad ufficio diverso da quello ove prestava servizio al momento del fatto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240830-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, non costituisce elemento tale da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso, l'avvenuto trasferimento dell'indagato, pubblico dipendente, ad un ufficio diverso non più funzionale alla commissione di tale delitto, in quanto la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego consente pur sempre al medesimo di avvalersi delle relazioni allacciate nel tempo all'interno della P.A. al fine di continuare a rendersi utile al sodalizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)