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Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 20/02/1997 (Rv. 502579 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa - Sottoscrizione - Omissione - Sanatoria ex art. 21 D.L. n.69 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502579-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la mancanza del requisito della sottoscrizione della dichiarazione integrativa, richiesto a pena di nullità dall'art. 14, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, per effetto del richiamo in esso contenuto all'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non si concreta in un'anomalia formale della stessa ai fini del trattamento di favore accordato dal legislatore, ma assume carattere sostanziale, costituendo una irregolarità potenzialmente idonea a determinarne l'invalidità nonché a giustificare un accertamento in rettifica dell'originaria dichiarazione dei redditi ed a rilevare, quindi, ai fini della determinazione dei redditi. Da ciò consegue che rispetto a tale irregolarità non è applicabile la sanatoria disciplinata dall'art. 21, commi primo e settimo, del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 14 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)