Sez. 5, Sentenza n. 10759 del 10/05/2006 (Rv. 590594 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Irregolarità formali ed infrazioni minori - Sanatoria ex d.l. n. 69 del 1989 - Sostituto d'imposta - Presentazione di dichiarazione compilata nel solo frontespizio, priva di contenuto e non sottoscritta - Versamento integrale delle ritenute - Mera irregolarità non rilevante ai fini della determinazione del reddito - Configurabilità - Esclusione - Sanabilità - Esclusione - Validità della dichiarazione ai sensi dell'art. 21, comma terzo, d.l. cit. - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di sanatoria di irregolarità formali ed infrazioni minori, concessa con d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154, la presentazione, da parte del sostituto d'imposta, di una dichiarazione compilata nel solo frontespizio, e per il resto priva di ogni contenuto e non sottoscritta, configura un'ipotesi di dichiarazione omessa, onde, anche in caso di versamento integrale delle ritenute, da un lato, essa non rientra fra le mere irregolarità "che non rilevano ai fini della determinazione del reddito", suscettibili di definizione ai sensi dell'art. 21, comma primo, del citato decreto-legge, e, dall'altro e a maggior ragione, non può essere considerata valida ai sensi del comma terzo, lett. c), del medesimo articolo, che si riferisce alle dichiarazioni prive della sola sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)