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Sez. 6, Sentenza n. 1666 del 06/04/2000 Cc. (dep. 05/06/2000) Rv. 220539 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimenti del pubblico ministero - Impugnabilità - Esclusione - Eccezioni - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220539-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inoppugnabile il provvedimento con il quale il procuratore generale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di avocazione di un procedimento)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)