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Sez. 3, Sentenza n. 8468 del 18/10/1994 (Rv. 488119 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Inosservanza dell'ordine successivo dei luoghi e dei soggetti ex art. 330 cod. proc. civ. - Nullità sanabile con efficacia "ex nunc" - Ricorso per cassazione - Nullità causata dalla inosservanza dell'ordine per la sua notificazione - Proposizione del controricorso - Sanatoria.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488119-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La nullità derivante dall'inosservanza dell'ordine successivo dei luoghi e dei soggetti per la notificazione delle impugnazioni, indicato dall'art. 330 cod. proc. civ. - norma dettata allo scopo di assicurare la conoscenza dell'avvenuta impugnazione da parte di colui nei confronti della quale essa è stata proposta -, è un vizio che, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. è sanato, con efficacia "ex nunc", anche quando la conoscenza dell'avvenuta impugnazione sia stata comunque realizzata, Tale ultima disposizione, di carattere generale, va altresì applicata all'impugnazione compiuta attraverso il ricorso per cassazione, la cui nullità, causata dall'inosservanza dell'ordine per la sua notificazione, è sanata dall'avvenuta proposizione del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)