Sez. L, Sentenza n. 4985 del 06/06/1987 (Rv. 453605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ONERE DELL'IMPUGNANTE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NELLA RESIDENZA O NEL DOMICILIO DELLA PARTE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ONERE DELL'IMPUGNANTE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA NELLA RESIDENZA O NEL DOMICILIO DELLA PARTE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
La norma dell'art. 330, comma primo, cod. proc. civ., stabilisce un ordine successivo obbligatorio circa le persone ed il luogo di notificazione dell'atto di impugnazione, privilegiando il procuratore costituito nel giudizio a quo, all'evidente scopo di garantire che l'atto suddetto sia portato a conoscenza legale della parte per il tramite tecnico del suo rappresentante processuale. Pertanto, la notificazione effettuata nella residenza o nel domicilio della parte concreta l'inosservanza di tale disposizione - applicabile anche al rito del lavoro in relazione alla notifica prevista dall'art. 435, comma secondo - e comporta, ai sensi dell'art. 160 stesso codice, la nullità della notificazione che (se non sanata ex art. 291 cod. proc. civ. o dalla Costituzione dell'appellato) determina, a sua volta, la nullità dell'atto e dell'intero giudizio di appello. (V 5497/85, mass n 442705; (V 1333/84, mass n 433461).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)