Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 04/11/1998 (Rv. 520341 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità e non inesistenza del provvedimento impugnato o del procedimento - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Domande nuove in corso di causa - Proponibilità - Esclusione - Limiti - Nel caso di accettazione del contraddittorio.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa integra gli estremi dell'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione (secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al Pretore) il cui oggetto è delimitato, rispettivamente, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con la detta opposizione, e, per l'amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione a sostegno della sua pretesa. Ne consegue che il giudice (salve le ipotesi di inesistenza) non ha il potere di rilevare di ufficio gli eventuali vizi di nullità del provvedimento opposto o del procedimento ad esso sotteso, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che, su di esse, non vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione resistente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)