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Sez. L, Sentenza n. 5085 del 03/09/1980 (Rv. 408943 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO E TRATTAMENTO PREVISTO DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DIVIETO DI CUMULO - AMBITO DI OPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1980-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408943-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO E TRATTAMENTO PREVISTO DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DIVIETO DI CUMULO - AMBITO DI OPERATIVITA.*

La norma contenuta nell'art 10, commi sesto e settimo, DPR 30 giugno 1965 n 1124, la quale proibisce il cumulo del risarcimento del danno e del trattamento previsto dalle norme sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che comportano l'erogazione di una rendita a favore dell'infortunato o dei superstiti, va interpretata nel senso che la rendita da defalcare, previa capitalizzazione e quella corrisposta con riferimento alla data del sinistro, senza che possa tenersi conto degli aumenti di essa sopravvenuti in corso di causa, in quanto sia la misura del danno, sia l'espressione monetaria della rendita che da tale misura deve essere detratta, debbono essere agganciate esclusivamente alla data dell'evento dannoso.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)