Sez. L, Sentenza n. 1172 del 04/02/1988 (Rv. 457399 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ITALIA ED IN ALTRO PAESE DELLA C.E.E. - DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI EX REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1408 DEL 14 GIUGNO 1971 - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZA - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI PER I SOLI FIGLI A CARICO - PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA PER IL CONIUGE A CARICO EX ART. 4 DEL D.L. N. 30 DEL 1974 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ITALIA ED IN ALTRO PAESE DELLA C.E.E. - DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI EX REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1408 DEL 14 GIUGNO 1971 - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZA - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI PER I SOLI FIGLI A CARICO - PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA PER IL CONIUGE A CARICO EX ART. 4 DEL D.L. N. 30 DEL 1974 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui un lavoratore goda del trattamento pensionistico per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia ed in altro Paese della C.e.E., in base al regolamento comunitario n. 1408 del 14 giugno 1971 sulla tutela previdenziale dei lavoratori occupati nei paesi della C.e.E., la disciplina degli assegni familiari è rappresentata unicamente dal suddetto regolamento, che contempla l'erogazione degli stessi solo per i figli a carico e non anche per il coniuge a carico; né per quest'ultimo è, in tal caso, invocabile la più favorevole disciplina dettata dall'art. 4 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, atteso che il diritto del pensionato agli assegni familiari per il coniuge a carico - da tale ultima norma previsto - presuppone la titolarità di una pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. in base all'ordinamento italiano, mentre la citata norma del regolamento C.e.E. - senza per questo violare il canone costituzionale posto dall'art. 36 cost. - non trasforma la pensione dovuta per effetto del cumulo in pensione "italiana". (V 3908/87, mass n 452760; (V 1499/86, mass n 444879).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)