diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5042 del 21/07/1983 (Rv. 429911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - DIRITTI CONSEGUENTI DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1983-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - DIRITTI CONSEGUENTI DEL LAVORATORE.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale - che sia configurabile in relazione alla contrazione delle prestazioni nell'ambito di un'azienda ed alla conseguente riduzione del personale addettovi - ove siano applicabili pattuizioni sindacali concernenti la Determinazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare, la violazione delle medesime da parte del datore di lavoro determina bensì l'illegittimità del licenziamento, ma il lavoratore che lamenta tale illegittimità ha diritto esclusivamente al risarcimento del danno subito, non anche alla reintegrazione nel posto di lavoro, costituendo la suddetta violazione un inadempimento contrattuale e rimanendo esclusa, in relazione alla natura dell'intimato licenziamento, l'applicabilità delle norme che disciplinano il recesso individuale.*

Riferimenti normativi: DM 20/12/1950 art. 3, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)