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Sez. L, Sentenza n. 1230 del 06/02/1987 (Rv. 450758 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450758-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*

In tema di licenziamento collettivo, l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto di tale fattispecie (ossia l'esigenza di riduzione del personale esuberante, come conseguenza della ristrutturazione dell'impresa) comporta l'applicazione delle norme sui licenziamenti individuali con il conseguente dovere per il giudice di ordinare la reintegrazione del lavoratore, illegittimamente licenziato, nel posto di lavoro, sempre che ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 18 statuto dei lavoratori, e se non già di limitarsi alla condanna del datore di lavoro a risarcimento del danno, che si correla soltanto alla Mancanza nei licenziamenti collettivi dei requisiti formali di legittimità, consistenti nel rispetto dei criteri di scelta fissati nello accordo interconfederale del 5 maggio 1965. (V 5042/83, mass n 429911; (V 3750/83, mass n 428660; (V 6748/82, mass n 424375; (V 4179/82, mass n 422623).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)