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Sez. L, Sentenza n. 853 del 11/02/1989 (Rv. 461870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLA SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 STATUTO LAVORATORI - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLA SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 STATUTO LAVORATORI - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il mancato rispetto dei criteri della scelta dei lavoratori da licenziare - la quale implica una comparazione valutativa da effettuare non già nell'ambito di tutto il personale dell'impresa ma in relazione agli addetti alle singole unità produttive oggetto del ridimensionamento - non determina l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma attribuisce solo il diritto al risarcimento del danno. (V 6618/84, mass n 438160; (V 5042/83, mass n 429911; (V 3750/83, mass n 428660; (V 6887/82, mass n 424540).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)