Sez. L, Sentenza n. 853 del 11/02/1989 (Rv. 461870 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLA SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 STATUTO LAVORATORI - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLA SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 STATUTO LAVORATORI - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il mancato rispetto dei criteri della scelta dei lavoratori da licenziare - la quale implica una comparazione valutativa da effettuare non già nell'ambito di tutto il personale dell'impresa ma in relazione agli addetti alle singole unità produttive oggetto del ridimensionamento - non determina l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma attribuisce solo il diritto al risarcimento del danno. (V 6618/84, mass n 438160; (V 5042/83, mass n 429911; (V 3750/83, mass n 428660; (V 6887/82, mass n 424540).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)