Sez. 1, Sentenza n. 2788 del 09/10/1971 (Rv. 353973 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IN GENERE - USUFRUTTO LEGALE SUI BENI EREDITARI - LIMITI - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IN GENERE - USUFRUTTO LEGALE SUI BENI EREDITARI - LIMITI - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE.*
Il coniuge superstite, nella sua qualita di legatario ex lege, e investito fin dal momento dell'apertura della successione, di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria, nel senso che fra lui e gli eredi, investiti della piena proprieta per le altre quote, viene a costituirsi una comunione incidentale di godimento. Il principio discende dall'art 547, comma secondo, cod civ, per cui il coniuge superstite, fino a quando non sia stato soddisfatto delle proprie ragioni, conserva il suo diritto di usufrutto su tutti i beni ereditari e puo esercitare le azioni reali a tutela dei beni soggetti all'usufrutto di legge. Tale originaria posizione giuridica del coniuge superstite, titolare di un diritto reale, non e peraltro insensibile agli effetti di eventi successivi, che incidano sulla natura del suo diritto. Tale e il caso che si verifica nell'ipotesi di esperimento dell'Azione di riduzione che, prevista dall'art 554 cod civ, tende a far conseguire al legittimario un utile consistente nella differenza fra quanto e oggetto delle Disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile e quanto, a norma di legge, gli compete. Detta Azione, avendo appunto per oggetto il conseguimento di quell'utile e non gia di beni acquisiti iure hereditario, ha natura personale. Pertanto, qualora il coniuge superstite, attraverso l'esperimento della Azione di riduzione, abbia conseguito l'attribuzione di una somma di denaro ad integrazione della quota di riserva lesa dalle Disposizioni testamentarie, egli non puo piu far valere il diritto di usufrutto in precedenza spettantegli sui beni ereditari. (nella specie, la moglie superstite, cui era stato lasciato per testamento un immobile in proprieta, aveva esperito Azione di riduzione contro l'erede testamentario del restante patrimonio del de cuius, ottenendo l'attribuzione di una somma di danaro, calcolata in base alla capitalizzazione della quota di usufrutto riservatale ex lege. Nel corso di un'esecuzione immobiliare avverso detto erede, all' amministrazione finanziaria che, creditrice di quest'ultimo per Tributi indiretti, intendeva far valere il privilegio ex art 2772 cod civ, la vedova del de cuius opponeva non potersi esercitare il privilegio nei suoi confronti, il diritto sulla somma attribuitale sostituendo quello reale di usufrutto spettantele ex lege. Nel rigettare il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva respinto detta tesi, la SC ha enunciato il principio di cui in massima). (sulla prima parte, V 1986'69, mass n 341189; 2314'67, mass n 329533; (1177'64. Sulle restanti, V 2342'69, mass n 341765; 2202'68, mass n (334403; 92'67, mass n 325764; 2845'66, mass n 325413; 3077'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Cod. Civ. art. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)