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Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 07/10/1967 (Rv. 329533 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SODDISFACIMENTO DELLA RAGIONE DEL CONIUGE (FACOLTA DI COMMUTAZIONE) - CONCENTRAZIONE DELL'USUFRUTTO SU DETERMINATI BENI EREDITARI - SCIOGLIMENTO PARZIALE DELLA COMUNIONE EREDITARIA - TITOLARITA DEL CONIUGE SUPERSTITE LEGATARIO EX LEGE DI UN DIRITTO REALE SUI BENI EREDITARI - LITISCONSORZIO NECESSARIO FRA EREDI IN IPOTESI DI DIVISIONE GIUDIZIALE.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329533-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SODDISFACIMENTO DELLA RAGIONE DEL CONIUGE (FACOLTA DI COMMUTAZIONE) - CONCENTRAZIONE DELL'USUFRUTTO SU DETERMINATI BENI EREDITARI - SCIOGLIMENTO PARZIALE DELLA COMUNIONE EREDITARIA - TITOLARITA DEL CONIUGE SUPERSTITE LEGATARIO EX LEGE DI UN DIRITTO REALE SUI BENI EREDITARI - LITISCONSORZIO NECESSARIO FRA EREDI IN IPOTESI DI DIVISIONE GIUDIZIALE.*

Il coniuge superstite, nella sua qualita di legatario ex lege, e investito, sin dal momento dell'apertura della successione, di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria (comunione incidentale di godimento). L'atto con il quale gli eredi, pur permanendo tra loro la comunione, soddisfano le ragioni del coniuge superstite, concentrando su determinati beni ereditari l'usufrutto a lui spettante, costituisce scioglimento parziale della comunione ereditaria. Pertanto, se la divisione avvenga giudizialmente, si ha tra gli eredi litisconsorzio necessario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)