Sez. 6 - , Sentenza n. 15922 del 21/05/2020 Cc. (dep. 26/05/2020) Rv. 278934 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo – Autorità giudiziaria emittente – Pubblico Ministero – Legittimità – Condizioni – Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato. (Fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall'ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. C, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13 com. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)