Sez. 6 - , Sentenza n. 9582 del 05/03/2020 Cc. (dep. 10/03/2020) Rv. 278732 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo – Consegna successiva ad altro Stato membro – Accertamento dell’autorità italiana sull’organo competente a esprimere l’assenso necessario – Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità italiana che, dopo avere ricevuto in consegna il detenuto a seguito dell'emissione di detto mandato, lo consegni successivamente ad altro Stato membro dell'Unione a norma dell'art. 25 legge n. 69 del 2005, è tenuta ad accertare se il necessario assenso a tale ultima consegna da parte dello Stato che ne ha disposto quella iniziale provenga dall'organo giudiziario competente sulla base delle regole specificamente contemplate dall'art. 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e, qualora si tratti di un ufficio del pubblico ministero, se nel relativo ordinamento sia prevista la possibilità di attivare un controllo successivo, avvalendosi di rimedi impugnatori.
Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 25 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)