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Sez. 5, Sentenza n. 12556 del 05/12/2025 Cc. (dep. 02/04/2026) Rv. 289884-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Appello - Circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata, ma ritenuta nel giudizio di primo grado - Circostanza determinativa della procedibilità di ufficio, ma non incidente sul trattamento sanzionatorio - Dovere del giudice di rilevare il difetto della condizione di procedibilità - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289884-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Il giudice di appello, quando nel giudizio di primo grado è stata ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale che rende il reato procedibile di ufficio, la quale non è stata contestata dal pubblico ministero e non ha dispiegato i propri effetti sul trattamento sanzionatorio, non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata, né ritenere esistente la circostanza, non avendo alcun potere attribuitogli a tal fine dalla legge, e deve perciò pronunciare sentenza di improcedibilità. (Fattispecie in tema di tentato furto, relativamente al quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante dall'esposizione alla pubblica fede nonostante questa circostanza non fosse stata legittimamente contestata dal pubblico ministero).

Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)