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Sez. L, Sentenza n. 1370 del 04/03/1986 (Rv. 444791 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI PROPORRE NUOVE ECCEZIONI - ESTENSIONE ALLE MERE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444791-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI PROPORRE NUOVE ECCEZIONI - ESTENSIONE ALLE MERE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE.*

Il divieto di proporre nuove eccezioni in grado di appello, sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, riservate al potere dispositivo delle parti, e non anche le mere argomentazioni difensive, volte a contestare l'esistenza o la fondatezza dell'avversa pretesa, le quali possono essere dedotte in ogni tempo ed anche, per la prima volta, nel giudizio di appello, ove il convenuto sia rimasto contumace nel grado precedente. (V 2837/83, mass n 427753; (V 2459/83, mass n 427327; (V 6702/82, mass n 424335).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)