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Sez. L, Sentenza n. 6702 del 07/12/1982 (Rv. 424335 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CONCERNENTI QUESTIONI NON RILEVABILI DI UFFICIO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424335-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CONCERNENTI QUESTIONI NON RILEVABILI DI UFFICIO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Le eccezioni soggette alle preclusioni stabilite dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. sono soltanto le eccezioni in senso stretto, come tali riservate alla parte interessata e non concernenti questioni rilevabili d'ufficio, e non anche le mere argomentazioni difensive o l'adduzione di fatti a contestazione dei requisiti di fondatezza domanda. (principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società datrice di lavoro aveva eccepito la prescrizione del credito del lavoratore per la stabilità del relativo rapporto, in quanto soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 604 del 1966 e all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, e il lavoratore aveva dedotto soltanto con la memoria di Costituzione in appello la insussistenza della consistenza numerica del personale in servizio necessaria per l'assoggettamento del rapporto alla disciplina anzidetta). (Conf 2158/82, mass n 420033; (Conf 1966/82, mass n 419814; (Conf 1694/82, mass n 419532; (Conf 5804/81, mass n 416516; (Conf 4536/81, mass n 415246; (Conf 3206/81, mass n 413778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)